lunedì 30 novembre 2015

Il counselor secondo SIAF

Evidentemente la figura del Counselor in Italia è ancora avvolta dal mistero: sono ancora molte le persone che non sanno cosa faccia un Counselor.

A tale scopo pubblico la
definizione di Counselor come stabilito da SIAF, l'associazione di cui faccio parte, in modo da facilitare la comprensione.

"Il Counselor è un professionista della relazione d’aiuto. Attraverso l’ascolto, le abilità comunicative e le competenze relazionali, aiuta a sviluppare le risorse personali e a migliorare le relazioni nei vari contesti di vita. Il counselor attraverso uno spazio di riflessione e di esperienza, favorisce capacità di scelta e di cambiamento, lasciando emergere i punti di forza e le capacità di autodeterminazione dei singoli e dei gruppi. Il professionista SIAF, iscritto nel registro dei Counselor, è tenuto a rispettare una serie di regole fissate dalla sua associazione per permettere al socio di lavorare nella trasparenza e soprattutto nella coerenza e nel rispetto dei diritti della persona con la quale si inizia un lavoro di ricerca personale. La mancata inosservanza di tali regole comporta la piena responsabilità del professionista nei confronti dei singoli utenti con i quali inizia un percorso di sviluppo individuale o di gruppo.

Il counselor: 
  • sa definire quali sono i suoi limiti e le sue potenzialità in ambito di competenze professionali e si attiene solo ed esclusivamente al suo ambito specialistico;
  • è tenuto a fornire all’interlocutore informazioni dettagliate sulla sua figura e sul metodo che utilizzerà;
  • è tenuto a rispettare la riservatezza, la libertà e l’autonomia del cliente;
  • non deve effettuare alcuna tipologia di discriminazione nei confronti del proprio cliente;
  • deve rispettare la normativa corrente sul trattamento dei dati sensibili;
  • è tenuto a comunicare al proprio interlocutore il compenso per l’attività svolta;
  • deve presentare al proprio cliente un documento denominato “consenso informato” nel quale vengono riportati tutti i dettagli del caso (per maggiori informazioni collegarsi al link: SIAF servizio clienti);
  • è tenuto all’osservanza del segreto professionale, anche in caso di morte del cliente stesso. In caso di lavoro con minori al di sotto dei 14 anni, qualora emergano elementi di sfruttamento e/o violenza, il professionista è tenuto a segnalare la situazione ai genitori (qualora questi non siano coinvolti) oppure all’Autorità Giudiziaria di competenza;
  • deve evitare di svolgere un lavoro di ricerca personale con clienti che hanno potuto stabilire una qualsiasi tipologia di relazione con il professionista;
  • è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso al cliente che ne faccia esplicita richiesta;
  • informa il cliente che può interrompere il rapporto qualora ritenga che sia necessario subordinare il proprio lavoro a consulenze professionali di altri colleghi o di altra natura;
  • è tenuto ad aggiornarsi costantemente per permettere all’interlocutore di avere innanzi un professionista riconosciuto a livello formativo".
(fonte newsletter SIAF ai Counselor 27 novembre 2015)

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